L’Unione europea (UE) è il maggior produttore mondiale di vino. Nel 2008, il Consiglio ha introdotto una riforma dell’organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore vitivinicolo intesa principalmente ad accrescere la competitività dei produttori di vino dell’UE e ad equilibrare la domanda e l’offerta settoriale, il tutto nel contesto di una persistente eccedenza strutturale dell’offerta rispetto alla domanda. I principali strumenti finanziari della riforma comprendono un regime temporaneo di estirpazione e la creazione di programmi nazionali di sostegno (PNS), nel quadro dei quali gli Stati membri scelgono fra 11 misure disponibili quelle più adatte alla loro particolare situazione. Tra queste, per il suo carattere innovativo, spicca “la misura di promozione”.

La “misura Promozione” consiste nel sostenere le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

La misura comprende:

  1. la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;
  2. la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  3. campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;
  4. altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).

Il tasso massimo di aiuto per le misure di promozione è pari al 50 % a fondo perduto della spesa ammissibile.

Chi può accedere:

  1. le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  2. le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1,lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
  3. i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
  4. le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
  5. i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
  6. soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
  7. le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

Le imprese possono partecipare singolarmente, oppure in associazione temporanea con altri produttori, o ancora aggregandosi a progetti promossi dalle associazioni vitivinicole.

Come si accede:

L’accesso è regolato, attualmente, dal Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 – in corso di aggiornamento – che individua la possibilità di presentare domande di finanziamento presso le Regioni (che annualmente emanano un bando apposito), presso il Ministero (MIPAAF) o presso più regioni.